Risparmio energetico, bonus ad ampio raggio
Dal momento che nemmeno il codice civile prescrive particolari forme per il contratto di comodato, né previste ad substantiam, né ad probationem, persino un mero contratto verbale in tal senso può costituire presupposto per il riconoscimento, anche al mero comodatario, detentore dell’immobile, della detraibilità delle spese sostenute per lavori di risparmio energetico. È quanto stabilito dalla Ctp di Frosinone (presidente Costantino Ferrara, relatore Vittorio Lecce) nella sentenza n. 324/01/2020. A una società, successivamente a controlli formali eseguiti su di essa dall’Ufficio delle Entrate di Frosinone ai sensi dell’art. 36 ter del dpr n. 600/1973, venivano recapitate cartelle di pagamento con cui, ai fini Ires, le si disconosceva la percentuale di detraibilità delle spese per interventi di efficientamento energetico dalla stessa posti in essere su immobili di cui aveva la disponibilità e strumentali allo svolgimento dell’attività. L’Agenzia, in particolare, non aveva ritenuto che la documentazione pur fornita dalla contribuente, si potesse ritenere idonea a comprovare quelle spese. In giudizio, dunque, se da una parte la contribuente depositava copiosa documentazione (contratto di comodato, autorizzazione del comodante all’esecuzione dei lavori, comunicazione all’Agenzia della sede di attività ecc.) a sostegno della spettanza della detrazione al 55%, l’Ufficio finanziario insisteva nel non ritenerla idonea a dimostrare l’effettiva disponibilità dell’edificio, con riguardo, in particolare, al contratto di comodato.
La Ctp frusinate ha invece accolto le ragioni della società, rappresentando che, posto che nemmeno il codice civile prescrive, per il contratto di comodato, particolari vincoli di forma né di sostanza, titolo idoneo alla detenzione del bene potrà essere anche, come nel caso di specie, un mero comodato verbale non soggetto a registrazione. Di fronte alla prova della disponibilità effettiva dell’immobile, peraltro comprovatamente adibito a sede della società comodataria, il collegio non ha potuto non riconoscere, ai sensi della legge n. 296/2006 e del dm del 19/2/07. La spettanza della detrazione, oltretutto, era oltremodo corroborata dallo stesso consenso manifestato dal comodante dell’immobile, nudo proprietario, alla esecuzione dei lavori, la cui autorizzazione era stata debitamente depositata agli atti. All’accoglimento del ricorso seguiva la condanna dell’ufficio alle spese del giudizio.
Nicola Fuoco
(…) Mediante tale atto l’Agenzia delle entrate recuperava quanto esposto in dichiarazione, per le suddette annualità, a titolo di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, per le quali spessa la detrazione d’imposta del 55%, a seguito di giudizio di non idoneità della documentazione esibita a tal fine.
Parte ricorrente sosteneva invece che la documentazione prodotta legittimava la detrazione operata ai sensi della vigente normativa e chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria di spese.(…)
L’Agenzia delle entrate sosteneva che il contratto di comodato d’uso tra la società e il suo rappresentante legale, sig. T. M., registrato nel 2003, in quanto recante all’art. 2 la data di scadenza del 31/12/2005 e quello (…) con decorrenza 1/1/2015, registrato in data 5/2/2016 tra il sig. N. T. e la società ricorrente, non costituivano prova della disponibilità dell’edificio al 22/4/2010, data di inizio dei lavori, da parte della I. G. Srl.
Parte ricorrente invece, a sostegno dell’effettiva disponibilità dei locali in argomento, produceva copiosa documentazione.
Nella specie: a) contratto di comodato stipulato in forma verbale (…) tra l’usufruttuario comodante e la società I. G. Srl (…) b) dichiarazione dell’8/1/2010 con cui l’usufruttuario e comodante Sig. N. T., padre del Sig. M. T. amministratore unico della Soc. I. G. Srl e nudo proprietario dei locali, autorizza il comodatario Società I. G. Srl a effettuare lavori di risparmio energetico e ristrutturazione edilizia presso l’immobile concesso in comodato (…).
Alla luce di quanto versato in atti, si ritiene l’impugnativa meritevole di accoglimento, poiché l’istante ha fornito prova idonea dell’effettiva disponibilità dell’immobile in questione, quale sede operativa/amministrativa della società.
Il codice civile, che regolamenta il contratto di comodato dall’art. 1803 all’art. 1812, non prescrive alcun vincolo di forma né sostanziale, né probatoria. Si osserva pertanto che titolo idoneo alla detenzione può essere anche un comodato verbale, non soggetto all’obbligo di registrazione ai sensi del Tur, come argomentato nel ricorso.
Inoltre, a norma della legge n. 296/2006 e del dm del 19/2/07, ai fini della legittimità della detrazione delle spese in questione, laddove il detentore dell’immobile non ne sia anche il possessore, ciò che rileva è la dimostrazione del consenso di quest’ultimo all’esecuzione dei lavori, circostanza nel caso di specie pienamente provata.(…)

